( approvato dal 9° Congresso Nazionale di Tivoli - 21.22.23 marzo 2014) Articolo 1 – L’Associazione L'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, denominata A.N.DI.S., è una libera e democratica associazione di dirigenti scolastici di ogni ordine e grado d'istruzione, in attività di servizio o in quiescenza. Possono altresì farne parte quanti inclusi nelle graduatorie di merito ad esaurimento dei concorsi per dirigenti scolastici aventi titolo alla nomina. Articolo 2 – L’autonomia L'A.N.DI.S è indipendente da partiti politici, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, associazioni, movimenti, enti pubblici e privati di qualsiasi natura; non persegue fini di lucro e, pertanto, non distribuisce, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia prevista dalla legge. I dirigenti scolastici associati hanno pari diritti e doveri. Articolo 3 – Gli scopi L'A.N.DI.S. è per sua natura un organismo professionale e culturale che si prefigge i seguenti scopi:
Per realizzare i predetti scopi l’A.N.DI.S.:
Articolo 4 – Il patrimonio Il patrimonio dell'A.N.DI.S. è costituito dalle quote associative dei suoi aderenti, da eventuali contributi e donazioni, nonché dalle risorse provenienti dalla partecipazione alle spese per le iniziative dell’Associazione. Articolo 5 – Convenzioni per servizi ai soci L'A.N.DI.S. può sottoscrivere convenzioni con soggetti esterni che forniscano ai propri associati servizi compatibili con il presente statuto. Articolo 6 – I soci I soci dell'A.N.DI.S. si distinguono in soci onorari e soci ordinari. Articolo 7 – I soci onorari I soci onorari possono essere nominati tra quanti abbiano contribuito in maniera rilevante alla crescita ed al prestigio dell'Associazione o si siano particolarmente distinti negli studi e nelle politiche riguardanti la dirigenza scolastica. I soci onorari sono nominati dal Direttivo Nazionale a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale. I soci onorari partecipano a tutte le iniziative dell’ANDIS. Articolo 8 – L’iscrizione all’A.N.DI.S. L’adesione all'A.N.DI.S. è valida solo in presenza delle seguenti condizioni:
Articolo 9 – I soci ordinari I soci ordinari dell'A.N.DI.S. hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per ogni carica sociale qualora siano in regola con il versamento della quota associativa, vigendo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Vige e si applica il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del codice civile e la quota sociale è intrasmissibile, cosi come il contributo, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile. Articolo 10 – La decadenza Si decade dalla qualità di socio in caso di:
Articolo 11 – L’organizzazione periferica L'organizzazione dell'A.N.DI.S. si basa a livello periferico sulle sottoelencate strutture partecipative e rappresentative: a) Sezione Regionale o Interregionale, costituita dai soci della/e regione/i, cui spetta la titolarità dei rapporti con l’Ufficio Scolastico Regionale, con l’Ente Regione e con le realtà associative e istituzionali a livello regionale. Organi della sezione regionale sono: L’assemblea dei delegati provinciali, il Direttivo regionale, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da 2 componenti.
b) Sezioni provinciali o interprovinciali, costituite dai soci della provincia o delle province, alle quali specificamente compete il rapporto con gli Enti locali, gli uffici decentrati dell’amministrazione scolastica, le realtà associative. Organi della sezione provinciale o interprovinciale sono :
La vita organizzativa e partecipativa della sezione è regolamentata dall’Assemblea dei soci, purché le norme adottate non siano in contrasto con il presente Statuto e con il regolamento regionale. Tutti gli organi collegiali e gli incarichi individuali delle strutture periferiche hanno durata triennale a partire dalla data del Congresso Nazionale. Gli organi periferici godono di autonomia patrimoniale e rimangono responsabili in proprio delle obbligazioni verso terzi, esonerando e manlevando gli organi nazionali da qualsivoglia obbligazione. A tal fine i Presidenti delle sezioni locali, previa delibera del Direttivo territoriale e autorizzazione del Presidente Nazionale, provvedono agli adempimenti amministrativi e fiscali previsti dalle norme vigenti, conservano agli atti la documentazione necessaria e trasmettono annualmente al Presidente Nazionale copia del Conto Consuntivo approvato dal Direttivo territoriale competente e dalla relazione dei revisori dei conti. La Presidenza Nazionale comunica periodicamente alle sezioni periferiche le indicazioni per gli adempimenti fondamentali. Articolo 12 – L’organizzazione centrale L'organizzazione centrale dell'A.N.DI.S. si articola in: Articolo 13 – Il Congresso Nazionale Il CONGRESSO NAZIONALE è l'organo che determina la linea politica fondamentale dell'Associazione ed approva lo statuto e le sue eventuali integrazioni e modificazioni. Il CONGRESSO elegge il Presidente Nazionale, la metà dei membri del Direttivo Nazionale, i membri elettivi del Consiglio Nazionaleil Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste dal Regolamento. Il Congresso si celebra, di norma, ogni tre anni secondo il regolamento elaborato ed approvato dal Direttivo Nazionale. Articolo 14 – Il Consiglio Nazionale Il CONSIGLIO NAZIONALE è l'organo preposto a verificare l’attuazione della linea politicadettata dal Congresso e può essere chiamato, su iniziativa del Presidente o del Direttivo Nazionale, ad esprimere pareri o assumere decisioni intorno a questioni specifiche. La sua composizione è la seguente:i Presidenti delle sezioni regionali, venti membri eletti dal Congresso secondo le modalità successivamente precisate, i membri del Direttivo Nazionale, gli eletti a rappresentare l'A.N.DI.S. in organismi nazionali e internazionali, gli associati che abbiano ricoperto il ruolo di Presidenti dell’Associazione o di Presidenti del consiglio medesimo nell’ultimo decennio. I membri del Consiglio Nazionale, a parte quelli di diritto, vengono eletti, sulla base delle liste presentate, con criterio proporzionale puro. La prima convocazione del Consiglio Nazionale avviene dopo ciascun congresso, da parte del Presidente Nazionale dell’Associazione, anche per ricevere formale notifica dei rinnovati assetti statutari e degli incarichi di ciascun membro del Direttivo. Nel corso di tale riunione il Consiglio elegge, fra i propri componenti che non siano di diritto, un presidente e un vicepresidente. Successivamente il Consiglio viene convocato dal Presidente di norma tre volte l’anno e quando lo richiedano un terzo dei suoi membri o il Direttivo nazionale. Per l'esercizio della sua funzione il Presidente acquista pieno diritto di accesso a tutti gli atti associativi ed è invitato alle riunioni del Direttivo nazionale; designa, inoltre, un segretario per l’organizzazione, la verbalizzazione delle riunioni e la trasmissione dei verbali o di altri documenti al Presidente Nazionale. Articolo 15 – Il Direttivo Nazionale Il Direttivo Nazionale è l'organo di governo che realizza l'attività politica, culturale e organizzativa dell'A.N.DI.S.. Convoca ed organizza congressi ordinari e/o straordinari, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo a seguito di parere dei revisori del conti, fissa la data e la sede dei congressi nazionali e le relative modalità di svolgimento. Stabilisce le quote associative annuali. Il Direttivo Nazionale può elaborare specifici regolamenti atti a meglio definire il funzionamento dei singoli organi statutari o a disciplinare specifiche attività associative. E' costituito da 8 membri, di cui 4 nominati dal Presidente e 4 eletti dal Congresso, su liste aperte, con criterio proporzionale puro. I membri nominati dal Presidente Nazionale sono da lui revocabili e sostituiti con comunicazione al Consiglio Nazionale. In caso di dimissioni volontarie o di tre assenze consecutive ingiustificate, i membri eletti vengono dichiarati decaduti dal Direttivo Nazionale e surrogati con i nominativi immediatamente seguenti nella lista. In mancanza, la surroga viene operata dal Consiglio Nazionale. Il Direttivo Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o sulla base della richiesta di almeno 3 membri del Direttivo. Tra i membri del Direttivo il Presidente designa uno o piùvice-presidenti. Per assicurare la continuità dell’azione associativa e delle sue relazioni, del Direttivo Nazionale fa parte di diritto il Presidente uscente dell’Associazione. Il Direttivo Nazionale può elaborare specifici regolamenti atti a meglio definire il funzionamento dei singoli organi statutari o da sottoporre l congresso Nazionale per l'approvazione. Art. 16 – I Dipartimenti L’attività dell’Associazione si articola attraverso il lavoro dei Dipartimenti, individuati dal Presidente sulla base delle priorità indicate dal Congresso. I responsabili di dipartimento vengono nominati dal Presidente tra i membri del Direttivo. Della nomina viene data tempestiva comunicazione ai soci. Ciascuna sezione regionale indica un nominativo per ciascun Dipartimento. I responsabili di Dipartimento possono direttamente invitare ai lavori soci o esperti in grado di fornire contributi. Articolo 17 – Il Presidente Nazionale Il Presidente è eletto dal Congresso nazionale ed è il rappresentante legale dell'A.N.DI.S; presiede il Direttivo Nazionale e ne coordina tutte le attività, consultando i Dipartimenti per le prese di posizione specifiche e stimolandone l’elaborazione. . Articolo 18 – Probiviri Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI è costituito da 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti. Provvede in materia disciplinare. Articolo 19 - Revisori dei Conti Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, costituito da 3 membri, esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'A.N.DI.S.; cura la relazione annuale da presentarsi in seno al Direttivo Nazionale sulla gestione amministrativa e patrimoniale. Articolo 20 – Validità delle riunioni Le riunioni degli organi statutari sono da ritenersi valide qualora i membri presenti in 1^ convocazione superino la metà della consistenza numerica totale dei membri prevista dallo statuto. In 2^ convocazione, disposta di norma un'ora dopo la prima, le riunioni dei suddetti organi sono valide quando sia presente 1/3 dei componenti. Il Direttivo Nazionale può elaborare specifici regolamenti atti a meglio definire il funzionamento dei singoli organi statutari da sottoporre l congresso Nazionale per l'approvazione. Articolo 21 – Vincoli di mandato Il Presidente Nazionale dell’Associazione, il Presidente del Consiglio Nazionale, i Presidenti Regionali e Provinciali non possono permanere in carica per più di due mandati consecutivi. Per ricoprire tali cariche il socio deve essere in attività di servizio o in quiescenza. Articolo 22 – Incompatibilità Il Presidente Nazionale dell’Associazione, il Presidente del Consiglio Nazionale, i Presidenti Regionali e Provinciali nonché i membri del Direttivo Nazionale non possono occupare incarichi dirigenziali in aaltre associazioni, sindacati o partiti politici. La carica di presidente provinciale o regionale è incompatibile con quella di membro del Direttivo Nazionale. Articolo 23 – Modifiche statutarie Modifiche ed emendamenti al presente statuto possono essere apportati esclusivamente in sede congressuale, e sono approvati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati. In casi eccezionali, modifiche ed emendamenti possono essere adottati col voto dei 2/3 dei Componenti il Consiglio Nazionale, salvo ratifica da parte del congresso successivo. Articolo 24– Scioglimento dell’A.N.DI.S. L'eventuale scioglimento dell'A.N.DI.S. potrà essere deliberato, a maggioranza assoluta degli iscritti, soltanto da un congresso, convocato in sessione straordinaria, il quale provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione degli eventuali beni alla Croce Rossa Italiana e comunque nel rispetto del principio dell'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre n 662 e sue successive modificazioni e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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